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IL DOLORE

PRIMA DI FIRMARE, PENSA!


La pubblicazione di un libro può essere un sogno che si avvera ma può anche trasformarsi in un vero e proprio incubo. In questo articolo vi spiego gli errori da non commettere per evitare di trovarsi, nel bel mezzo di una festa annunciata, con un pugno di mosche tra le mani.

Dopo aver scritto il vostro manoscritto, se pensate di rivolgervi ad una casa editrice, è bene prestare la massima attenzione a tutte le clausole contrattuali che vi vengono sottoposte. Sappiate che con la sottoscrizione del contratto trasferite a terzi (in questo caso all'editore) per un certo periodo di tempo, il diritto di utilizzazione dell’opera che in molti casi non consiste semplicemente nella stampa e distribuzione, ma anche nel diritto della traduzione in altre lingue o di adattamento a scopi teatrali, cinematografici, radiotelevisivi o multimediali. 

Si tratta quindi di una limitazione più o meno ampia della proprietà intellettuale che dura per tutta la vigenza del contratto, per la quale vale la pena spendere una pausa di riflessione più che adeguata prima di apporre la propria firma sul documento.

È bene sapere innanzitutto che nell'ordinamento italiano vige la legge 22 aprile 1941 n. 633, da ultimo modificata dal decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, che regola la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi. In particolare gli articoli che disciplinano il contratto di edizione sono dal numero 118 al n. 135.

In particolare l’art. 122 stabilisce che nei contratti di edizione (che sono quelli in cui devono essere specificati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari per ogni edizione) e  nei contratti di edizione a termine (dove invece deve essere indicato il numero di edizioni che si stima necessario durante il termine concordato e il numero minimo degli esemplari per ogni edizione), la durata massima del contratto non può eccedere i vent’anni dalla consegna del manoscritto completo.

Salvo che non sia stato scritto un capolavoro (ma nessuno può saperlo a priori) o l’editore non sia di fama certa, è bene non accettare contratti di così lunga durata. Tre anni o al massimo cinque è un tempo più che sufficiente per valutare l’andamento dell’opera sul mercato, il comportamento dell’editore e altri elementi che potrebbero indurre le parti, alla scadenza contrattuale, a rinnovare o meno la collaborazione.

L’art. 127 fissa il termine massimo per la pubblicazione dell’opera che non può eccedere i due anni dalla consegna completa del manoscritto. Ogni diversa clausola è nulla di diritto e vale l’anzidetto termine legale dei due anni. Anche in questo caso il suggerimento è di non stabilire un termine così lungo: se l’opera è giudicata buona, è interesse anche dell’editore stabilire un termine inferiore, massimo sei-otto mesi che appare più che sufficiente. È altresì opportuno che sia disciplinato il recesso ipso iure, ovvero senza la necessità di intervento del giudice adito, se entro il termine concordato non si proceda alla pubblicazione dell’opera.

Occorre inoltre sapere che l’autore può apportare tutte le modifiche all'opera (purché non sostanziali), fino al momento della stampa (art. 129) e che il prezzo di ogni copia, pur stabilito dall'editore, deve essere tempestivamente comunicato all'autore il quale può opporsi se “sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.” (art. 131).

Infine, tra le cause di estinzione del contratto di edizione (art. 134), si sottolinea lo spirare del termine di due anni senza che sia intervenuta alcuna pubblicazione. Si aggiunge che trattandosi di contratto sinallagmatico (a prestazioni corrispettive), in caso di violazione di ogni singola clausola è sempre possibile domandare la risoluzione giudiziale con diritto al risarcimento dei danni previa diffida ad adempiere.

Come si vede, il contratto di edizione è tutt'altro che operazione semplice. Occorre non lasciarsi prendere dall'entusiasmo ed evitare di affidarsi alla sola fiducia e “stretta di mano” senza regolare per iscritto quelle condizioni base sopra descritte che tutelino l’autore da… brutte sorprese.

Pertanto, prima di firmare, pensa!

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