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La
pubblicazione di un libro può essere un sogno che si avvera ma può anche
trasformarsi in un vero e proprio incubo. In questo articolo vi spiego gli
errori da non commettere per evitare di trovarsi, nel bel mezzo di una festa annunciata,
con un pugno di mosche tra le mani.
Dopo
aver scritto il vostro manoscritto, se pensate di rivolgervi ad una casa
editrice, è bene prestare la massima attenzione a tutte le clausole
contrattuali che vi vengono sottoposte. Sappiate che con la sottoscrizione del
contratto trasferite a terzi (in questo caso all'editore) per un certo periodo
di tempo, il diritto di utilizzazione dell’opera che in molti casi non consiste
semplicemente nella stampa e distribuzione, ma anche nel diritto della traduzione
in altre lingue o di adattamento a scopi teatrali, cinematografici,
radiotelevisivi o multimediali.
Si
tratta quindi di una limitazione più o meno ampia della proprietà intellettuale
che dura per tutta la vigenza del contratto, per la quale vale la pena spendere
una pausa di riflessione più che adeguata prima di apporre la propria firma sul
documento.
È
bene sapere innanzitutto che nell'ordinamento italiano vige la legge 22
aprile 1941 n. 633, da ultimo modificata dal decreto
legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, che regola la protezione del
diritto d’autore e di altri diritti connessi. In particolare gli articoli
che disciplinano il contratto di edizione sono dal numero 118 al n. 135.
In
particolare l’art. 122 stabilisce che nei contratti di edizione (che sono
quelli in cui devono essere specificati il numero delle edizioni e il numero
degli esemplari per ogni edizione) e nei
contratti di edizione a termine (dove invece deve essere indicato il numero di
edizioni che si stima necessario durante il termine concordato e il numero minimo
degli esemplari per ogni edizione), la durata massima del contratto non può
eccedere i vent’anni dalla consegna del manoscritto completo.
Salvo
che non sia stato scritto un capolavoro (ma nessuno può
saperlo a priori) o l’editore non sia di fama certa, è bene non accettare
contratti di così lunga durata. Tre anni o al massimo cinque è un tempo più che
sufficiente per valutare l’andamento dell’opera sul mercato, il comportamento
dell’editore e altri elementi che potrebbero indurre le parti, alla scadenza
contrattuale, a rinnovare o meno la collaborazione.
L’art.
127 fissa il termine massimo per la pubblicazione dell’opera che non può
eccedere i due anni dalla consegna completa del manoscritto. Ogni
diversa clausola è nulla di diritto e vale l’anzidetto termine legale
dei due anni. Anche in questo caso il suggerimento è di non stabilire un
termine così lungo: se l’opera è giudicata buona, è interesse anche
dell’editore stabilire un termine inferiore, massimo sei-otto mesi che appare
più che sufficiente. È altresì opportuno che sia disciplinato il recesso ipso
iure, ovvero senza la necessità di intervento del giudice adito, se entro
il termine concordato non si proceda alla pubblicazione dell’opera.
Occorre
inoltre sapere che l’autore può apportare tutte le modifiche all'opera (purché
non sostanziali), fino al momento della stampa (art. 129) e che il prezzo di
ogni copia, pur stabilito dall'editore, deve essere tempestivamente comunicato
all'autore il quale può opporsi se “sia tale da pregiudicare gravemente i
suoi interessi e la diffusione dell'opera.” (art. 131).
Infine,
tra le cause di estinzione del contratto di edizione (art. 134), si sottolinea
lo spirare del termine di due anni senza che sia intervenuta alcuna
pubblicazione. Si aggiunge che trattandosi di contratto sinallagmatico (a
prestazioni corrispettive), in caso di violazione di ogni singola clausola è
sempre possibile domandare la risoluzione giudiziale con diritto al risarcimento dei danni previa diffida ad
adempiere.
Come
si vede, il contratto di edizione è tutt'altro che operazione semplice. Occorre
non lasciarsi prendere dall'entusiasmo ed evitare di affidarsi alla sola fiducia
e “stretta di mano” senza regolare per iscritto quelle condizioni base sopra
descritte che tutelino l’autore da… brutte sorprese.
Pertanto,
prima di firmare, pensa!
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