Niente più file agli sportelli,
niente più permessi di lavoro e mattinate perse nel traffico alla ricerca di
posteggi introvabili prima di addentrarsi negli uffici della Pubblica
Amministrazione per ottenere o cambiare la propria residenza.
Dal 9 maggio 2012 è entrato in
vigore la legge di conversione del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, noto
come “Decreto Semplifica Italia”, che all’art. 5 ha introdotto nuove procedure
per le richieste di residenza.
Si tratta di una vera e propria
rivoluzione rispetto al precedente sistema in cui dopo la richiesta, che doveva avvenire esclusivamente presentandosi allo sportello comunale,
occorreva attendere l’esito dell’istruttoria dell’ufficio prima di rendere
effettivo il passaggio di residenza.
La stessa rubrica dell’art. 5
“Cambio di residenza in tempo reale” rende i termini della rivoluzione.
Con la nuova procedura, entro
due giorni lavorativi dalla presentazione della domanda l’ufficio anagrafe
deve procedere alla registrazione della residenza, che ha quindi effetto
giuridico immediato senza che il cittadino debba attendere la fastidiosa
fase istruttoria, ora solo successiva.
E’ pur vero che l’istruttoria
postuma costituisce un ribaltamento di uno dei principi fondamentali del
diritto amministrativo, secondo cui ogni provvedimento deve essere preceduto da
una attività di verifica dei presupposti e delle condizioni per la sua
emanazione.
Ma prevalgono gli aspetti
positivi della riforma, che sono quelli di offrire al cittadino la possibilità
di presentare la domanda anche via e-mal, per pec o per fax evitando così
lunghe file allo sportello.
Infatti, in alternativa alla
presentazione presso lo sportello comunale il cittadino può richiedere la
residenza:
- presentando l’istanza per PEC con firma digitale
sulla base della modulistica messa a disposizione on line dai comuni; la
domanda può essere sottoscritta anche con carta d’identità elettronica,
carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano
l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- presentando la richiesta anche semplicemente per e-mail
ma allegando (attraverso scansione) copia fotostatica del proprio
documento d’identità e del documento contenente la propria firma autografa;
- presentando
la richiesta per fax allegando, anche in tal caso, copia fotostatica del documento
d’identità e modulo richiesta con propria firma autografa.
L’ufficiale d’anagrafe, prima che
scatti il c.d. silenzio assenso, ove ravvisi non sussistente il requisito della
dimora abituale, e cioè prima del 45° giorno dal ricevimento della
dichiarazione anagrafica, dovrà inviare al cittadino la comunicazione ex art.
10-bis l. 241/90.
Questa comunicazione deve
contenere l’avviso che in caso di mancata presentazione da parte del cittadino
di osservazioni o di osservazioni non fondanti, si procederà all’annullamento
dell’iscrizione e al conseguente ripristino della registrazione anagrafica.
Per ricapitolare:
- La richiesta di residenza è operativa dopo due
giorni lavorativi dalla sua
presentazione.
- L’ufficio comunale ha 45 giorni di tempo per
accertare il requisito della dimora abituale previsto dal regolamento
anagrafico.
- Se l’istruttoria ha esito positivo, sono confermati
gli effetti giuridici dell’iscrizione anagrafica.
- Se l’istruttoria ha esito negativo, occorre
comunicarla al cittadino affinchè presenti le proprie controdeduzioni.
- Se le osservazioni presentate non sono accolte, si
procederà all’annullamento della domanda di iscrizione anagrafica con
effetto retroattivo, ovvero dalla data della sua presentazione.