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UNA VITA DIVERSA

PER OTTENERE LA RESIDENZA ADESSO BASTA UN CLICK!


Niente più file agli sportelli, niente più permessi di lavoro e mattinate perse nel traffico alla ricerca di posteggi introvabili prima di addentrarsi negli uffici della Pubblica Amministrazione per ottenere o cambiare la propria residenza.

Dal 9 maggio 2012 è entrato in vigore la legge di conversione del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, noto come “Decreto Semplifica Italia”, che all’art. 5 ha introdotto nuove procedure per le richieste di residenza.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione rispetto al precedente sistema in cui dopo la richiesta, che doveva avvenire esclusivamente presentandosi allo sportello comunale, occorreva attendere l’esito dell’istruttoria dell’ufficio prima di rendere effettivo il passaggio di residenza.

La stessa rubrica dell’art. 5 “Cambio di residenza in tempo reale” rende i termini della rivoluzione.

Con la nuova procedura, entro due giorni lavorativi dalla presentazione della domanda l’ufficio anagrafe deve procedere alla registrazione della residenza, che ha quindi effetto giuridico immediato senza che il cittadino debba attendere la fastidiosa fase istruttoria, ora solo successiva.

E’ pur vero che l’istruttoria postuma costituisce un ribaltamento di uno dei principi fondamentali del diritto amministrativo, secondo cui ogni provvedimento deve essere preceduto da una attività di verifica dei presupposti e delle condizioni per la sua emanazione.

Ma prevalgono gli aspetti positivi della riforma, che sono quelli di offrire al cittadino la possibilità di presentare la domanda anche via e-mal, per pec o per fax evitando così lunghe file allo sportello.

Infatti, in alternativa alla presentazione presso lo sportello comunale il cittadino può richiedere la residenza:

  1. presentando l’istanza per PEC con firma digitale sulla base della modulistica messa a disposizione on line dai comuni; la domanda può essere sottoscritta anche con carta d’identità elettronica, carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  1. presentando la richiesta anche semplicemente per e-mail ma allegando (attraverso scansione) copia fotostatica del proprio documento d’identità e del documento contenente la propria firma autografa;
  1. presentando la richiesta per fax allegando, anche in tal caso, copia fotostatica del documento d’identità e modulo richiesta con propria firma autografa.
 L’ufficiale d’anagrafe, prima che scatti il c.d. silenzio assenso, ove ravvisi non sussistente il requisito della dimora abituale, e cioè prima del 45° giorno dal ricevimento della dichiarazione anagrafica, dovrà inviare al cittadino la comunicazione ex art. 10-bis l. 241/90.

Questa comunicazione deve contenere l’avviso che in caso di mancata presentazione da parte del cittadino di osservazioni o di osservazioni non fondanti, si procederà all’annullamento dell’iscrizione e al conseguente ripristino della registrazione anagrafica.

Per ricapitolare:

  • La richiesta di residenza è operativa dopo due giorni lavorativi dalla  sua presentazione.
  • L’ufficio comunale ha 45 giorni di tempo per accertare il requisito della dimora abituale previsto dal regolamento anagrafico.
  • Se l’istruttoria ha esito positivo, sono confermati gli effetti giuridici dell’iscrizione anagrafica.
  • Se l’istruttoria ha esito negativo, occorre comunicarla al cittadino affinchè presenti le proprie controdeduzioni.
  • Se le osservazioni presentate non sono accolte, si procederà all’annullamento della domanda di iscrizione anagrafica con effetto retroattivo, ovvero dalla data della sua presentazione.

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