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Le vicende giudiziarie che hanno
colpito il direttore de “Il Giornale”, Alessandro Sallusti, sono state oggetto di vibranti discussioni e
polemiche che hanno movimentato l’opinione pubblica, quasi tutta coesa nel
ritenere inadeguate le attuali misure penali per il reato di diffamazione a
mezzo stampa.
Sallusti è stato condannato a un
anno e due mesi di reclusione dalla Suprema Corte di Cassazione, per omesso
controllo su un articolo apparso sul quotidiano Libero che prendeva di
mira la magistratura e di cui era, all'epoca dei fatti, direttore responsabile.
La notizia è poi risultata falsa,
ma a nulla sono valse le scuse del quotidiano né l’ammissione della paternità
dell’articolo da parte del parlamentare Renato
Farina.
La pena è stata commutata in
un’ammenda di c.a. quindicimila euro grazie all'intervento del Presidente della Repubblica che nella nota accompagnatoria al decreto
presidenziale del dicembre 2012 ha sottolineato la necessità di giungere a
"norme più equilibrate" dei
reati di diffamazione a mezzo stampa.
Ma vediamo cosa dicono le norme.
L’art. 595, comma 3, del codice
penale, punisce il reato per diffamazione a mezzo stampa con la pena “della
reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516
.”
Inoltre, secondo l’art. 185, c.2,
del codice penale “Ogni reato, che abbia
cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle
leggi civili (c.c. 2047,
2049), debbono rispondere per il fatto di lui ”(Cost.
28; c.p. 190, 198; c.p.p. 83, 540)
La responsabilità dell’editore è
sancita dall'art. 11 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 (legge sulla
stampa) ai sensi del quale “per i reati
commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli
autori del reato e fra di loro, il
proprietario della pubblicazione e l'editore.” Quella del direttore (o del vice direttore responsabile), è
invece regolata dall'art 57 c.p. per omesso controllo sul contenuto del
periodico “necessario ad impedire che col
mezzo della pubblicazione siano commessi reati” .
Come si legge dal dispositivo
della sentenza della Cassazione (la n. 41249/2012 della V Sezione penale), la
misura della pena detentiva, del tutto straordinaria per la diffamazione, trova
fondamento nello specifico per la recidiva della condotta dell’imputato,
colpevole di sette condanne pregresse di cui sei per il reato dell’art. 57
c.p., ovvero per omesso controllo.
Pur rispettando la sentenza dei
giudici, sorprende l’ardore delle voci del dissenso per un impianto normativo
giudicato anacronistico ma che per troppi anni, per convenienza od opportunità
politica, nessuno mai, pur avendone la possibilità, ha voluto veramente
riformarlo con atti concreti e tangibili.
In altri termini se
l’indignazione per la vicenda di Sallusti si è elevata da più parti ( e da
qualsiasi colore politico) fino all'intervento del Capo dello Stato, non si comprende il comportamento di coloro che, ai
proclami, non hanno fatto seguire azioni coerenti e incisive sul piano del
cambiamento. Si può parlare di una sorta di responsabilità oggettiva
del pensiero dei potenti per omessa reazione ad una azione socialmente
ingiusta.
Sono le parole del silenzio,
quelle che fanno più male!
KANW847PUYU6
KANW847PUYU6
Commenti
La stampa è lo specchio delle istituzioni. La stampa cerca, trova o costriusce le notizie a sensazione delle quali il lettore è avido. Come resistere all'articolo che scoppia come un fuoco d'artificio dietro al giornalista e fa aumentsre la tiratura del giornale? E la giustizia? Forse una volta condannerà Cicerone per falso ideologico. Mi limito ad un vecchio detto: "pan duro e coltello che non taglia"
RispondiEliminaCorrado S. Magro
E' un dato di fatto che la stampa e le istituzioni (politiche) siano spesso "manipolanti" e "condizionanti". Una vera riforma sulla libertà di stampa, invocata da tutti ma mai attuata, potrà dirsi veramente efficace se riuscirà ad abbattere tali sodalizi che ne minano alla base il suo principio costituzionale. Si dovrà lavorare molto anche sul fronte della deontologia professionale.
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